Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 22 marzo
1952 1 ottobre 1952,n. 52
sul ricorso del Presidente della Regione
contro la legge nazionale 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente: «Istituzione
di unimpresa unica sui giochi di abilit e sui concorsi pronostici,
disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
Presidente: SCAVONETTI; Estensore : STURZO; Relatore: BRACCI; P.M. : EULA. - Regione Siciliana (Avv. SCADUTO) - Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS)
(omissis)
Nel disciplinare l'attivit di giuoco con D.L. 14 aprile 1948, n. 496, fu istituita (art. 6) una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi derivanti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) per l'attivit da essi svolta per l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilit e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in danaro. Questo articolo nulla. innov circa l'applicazione degli altri tributi in vigore.
Successivamente, lo Stato con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 elev al 23% la tassa prevista dal suddetto art. 6 del D.L. n. 496 del 1948 e la chiam « imposta unica sui giuochi di abilit e sui pronostici in sostituzione di ogni altra tassa od imposta a favore dello Stato e degli enti locali.
Ma con la legge denunciata lo Stato, nell'elevare al 23 per cento la tassa prevista all'art. 6 del citato D.L. 14 aprile 1948, vi ha dato la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilit e sui pronostici, che tale imposta sostitutiva anche della imposta di ricchezza mobile e della complementare, e viene iscritta nel bilancio dello Stato con le indicazioni fissate all'art. 6 della stessa legge, senza fare riserva dei diritti della Regione ad esigere, gestire e destinare ai propri fini quan-to le spetta per tasse e imposte non riservate allo Stato dall'art. 36 il cui dispositivo deve ritenersi essere stato violato.
Lo Stato resiste al ricorso contestando che l'art. 36
dello Statuto siciliano ponga limiti al potere legislativo statale in materia
tributaria e quindi legittima la legge impugnata. Contesta anche che
Il Procuratore generale ha aderito alla tesi della difesa dello Stato ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
Nella legge impugnata non trovasi disposizione che dia
motivo a ritenere che
L'art. 36 dello Statuto siciliano indica le imposte e le entrate che sono riservate allo Stato e conseguentemente quelle altre con le quali si provvede al fabbisogno finanziario della Regione, ma non obbliga lo Stato a tenere ferma la propria legislazione tributaria e tanto meno a non poterla modificare. Lo Stato pu liberamente mutare in qualunque momento la disciplina legislativa delle proprie entrate e delle proprie imposte; ma il loro gettito in Sicilia avr necessariamente la destinazione stabilita dall'art. 36 dello Statuto siciliano. Solo una legge statale che devolvesse a vantaggio dello Stato o di un ente pubblico diverso dalla Regione Siciliana il gettito in Sicilia di un'imposta non riservata allo Stato violerebbe l'art. 36 del detto Statuto. Ci non accaduto nella fattispecie in esame.
Prima dell'impugnata legge 22 dicembre 1951, n.1379, nessuna questione poteva sorgere perch la tassa di lotteria istituita dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496, - da equipararsi alle entrate del lotto riservate allo Stato dall'art. 36 dello Statuto siciliano - nulla innovava (art. 6) « circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore . Perci la tassa di lotteria che colpiva gli introiti lordi del C.O.N.I. e del1'U.N.I.R.E. doveva essere attribuita allo Stato mentre gli altri tributi afferenti a questi introiti, per la parte riscossa in Sicilia, facevano parte delle entrate della Regione.
Il dubbio sorto riguardo al tributo istituito dalla legge impugnata, che formalmente sembra essere la stessa tassa prevista dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496, art. 1 (« la tassa prevista dall'art. 6 del D.L. 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilit e sui concorsi pronostici elevata al 23 per cento ) e che perci possa essere riservata per intero allo Stato, quale tributo equiparabile alla entrata del lotto, non ha fondamento. In realt la struttura dell'imposta, che all'art. 5 espressamente dichiarata quale sostitutiva di ogni tassa sugli affari e di ogni imposta diretta od indretta a favore dello Stato e degli enti minori, e la determinazione legislativa (art. 6) delle percentuali della imposta unica attribuibili all'Ispettorato per il lotto e per le lotterie (40%), alla Direzione generale delle imposte indirette sugli affari (25%) chiaramente dimostrano che questa imposta unica ha carattere sostitutivo, del tutto inconsueta nel nostro sistema tributario, pur semplificando la riscossione delle varie imposte, rende possibile la identificazione, sia pure forfetaria, dei tributi, «sostituiti spettanti alla Regione.
Ci sufficiente per escludere che il sessanta per cento del gettito dell'imposta unica sui giuochi di abilit e sui concorsi pronostici in Sicilia abbia natura di entrata del lotto che dall'art. 6 dello Statuto riservata allo Stato.
Non affatto necessario che la legge contenga sempre
un riferimento di eccezione alle disposizioni statutarie per
Applicando lo stesso principio, l'assegnazione del 35 per cento delle entrate devolute alle imposte dirette, per le riscossioni in Sicilia, andr alla Regione Siciliana, come andr alla stessa il 25% delle tasse e imposte indirette sugli affari, salvo l'onere di distribuirne i 18/25, ai comuni siciliani.
Resta da chiarire il fatto della riscossione che per
la legge impugnata sottratta alla competenza della Regione, mentre per il
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507
P. Q. M.
L'Alta Corte rigetta il ricorso proposto dalla Regione Siciliana avverso la legge nazionale 22 dicembre 1951, n. 1379 dal titolo « Istituzione di un'imposta unica sui giuochi di abilit e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496 in quanto la legge impugnata attribuisce alla Regione Siciliana l'ammontare della imposta intestato alla Direzione generale delle imposte dirette e alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.